Agricoltura contadina, approvato il testo unico. Anselmi (PD): “Norma dà opportunità a imprese agricole più piccole”


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“Quella appena approvata dal Consiglio regionale è una norma molto importante per le imprese agricole di piccole dimensioni della nostra regione perché, finalmente, regolamenta aspetti e vincoli finora non debitamente dettagliati – spiega Gianni Anselmi, presidente della commissione Sviluppo rurale che ha licenziato il provvedimento all’unanimità nell’ultima seduta –. Il settore agricolo toscano è caratterizzato da un sistema di piccoli produttori di eccellenze, molte delle quali riconosciute con certificazioni di qualità, ai quali era giusto dare risposte chiare per salvaguardare i sistemi produttivi consolidati e mantenere un presidio di agricoltura di dimensione contadina, introducendo la possibilità di trasformare e confezionare i prodotti per la vendita e la degustazione. Questa parte della ruralità produttiva toscana integra l’agricoltura strutturata in forme e processi a carattere maggiormente industriale, che rimane un asset fondamentale per la competitività della Regione e delle sue produzioni in Europa e nel mondo ”.

Il testo unificato “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale” introduce la possibilità di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti e definisce, poi, destinatari degli interventi, le modalità per l’avvio dell’attività, i requisiti edilizi ed igienici dei locali da utilizzare.

 “Le nuove disposizioni, frutto di un lavoro tecnico e  politico condiviso – prosegue Stefano Scaramelli, presidente della commissione Sanità, che ha precedentemente esaminato il provvedimento –, consentiranno di preservare e sostenere le produzioni locali e la filiera corta, apportando benefici al sistema economico e agricolo della Toscana. In particolare si prevede che le attività per la trasformazione, lavorazione e confezionamento di piccoli quantitativi di prodotti agricoli destinati alla vendita e alla degustazione e che non si prestano ad una lavorazione industriale sono svolte in osservanza delle normative comunitarie. Si stabilisce poi che i requisiti igienici dei locali e delle attrezzature vengano poi stabiliti dal regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorno dall’entrata in vigore della legge. E soprattutto si definisce che per la lavorazione e trasformazione di alcune tipologie di prodotti (confetture, conserve, cereali e legumi, erbe, castagne, funghi, zafferano, formaggi, salumi, miele , vino, olio di oliva, carni di pollame, di lagomorfi e piccola selvaggina) possa essere utilizzata la cucina di civile abitazione purché le lavorazioni avvengano in maniera distinta dall’uso domestico del locale e purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte appunto con il regolamento”.

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