Codice del Commercio, via libera alla nuova legge regionale. Anselmi (PD): “Rinnoviamo la normativa per un settore fondamentale”


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“Abbiamo portato avanti in commissione un lavoro di approfondimento, confronto, evoluzione del testo a partire dall’articolato ricevuto dalla giunta regionale per giungere ad un testo innovativo e il più possibile rispondente alle esigenze di un settore fondamentale per la nostra economia. C’era l’esigenza di modificare la normativa esistente adeguandola ai cambiamenti che nel tempo si sono susseguiti”, spiega Gianni Anselmi, presidente commissione Sviluppo economico, illustrando il provvedimento. “Abbiamo scelto di chiamarlo codice – prosegue – per la natura ampia e generale della legge che avvolge le attività commerciali nella complessità così come si dispiegano sul territorio ed afferma una rinnovata idea del commercio nel contesto regionale”.

“La principale novità del Codice è l’approccio: le politiche del commercio non sono distinte da quelle di sviluppo hanno, anzi, ricadute dirette sui contesti territoriali sia pensando alle aree fragili dove la presenza di esercizi commerciali diventa vero e proprio presidio di servizi, sia alle aree urbane caratterizzate da tipologie diverse di negozi come i centri commerciali o, ad esempio, i temporary store che qui definiamo e regolamentiamo per la prima volta. La legge contiene poi innovazioni riguardo la governance concertativa che viene affrontata in maniera esplicita rispetto al passato; ai centri di assistenza tecnica; ai limiti dimensionali per il commercio in sede fissa e le grandi strutture di vendita; agli outlet che, con determinate limitazioni, potranno comprendere anche esercizi del settore alimentare. Infine, questa legge prevede regole anche per le sagre che finalmente vengono disciplinate con l’obiettivo di garantire equilibrio con le attività presenti”.

“Voglio ringraziare – conclude Anselmi – i colleghi per il lavoro fatto in commissione, attento e puntuale, oltre ovviamente all’assessore Ciuoffo e agli uffici della giunta. Sono soddisfatto del risultato raggiunto, consegniamo alla Toscana un testo moderno e che, sono confido, possa dare una spinta positiva al ruolo multifunzionale del settore. All’articolo 4 vincoliamo la giunta all’approvazione del regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma”.

In particolare, il nuovo codice introduce alcune innovazioni come l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali; sul commercio in sede fissa, per le medie e grandi strutture di vendita si prevede l’insediabilità solo in aree destinate urbanisticamente al commercio al dettaglio, con l’obbligo di contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio; per le grandi strutture, invece, la decisione è demandata alla conferenza dei servizi attivata dai Comuni. Si introduce la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato per attività di vendita, dalla durata non superiore a 90 giorni, anche effettuate da aziende di produzione di beni interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio, anche in occasione di eventi particolari e per la medesima durata dell’evento. Si introducono elementi di tutela delle edicole e si consente ai Comuni di individuare zone nelle quali regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita.

Sulla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio:

Si delineano percorsi di promozione e sostegno della rete commerciale in aree comunali o di particolare interesse per valore e pregio o, viceversa, per fragilità commerciale o degrado urbano. Si concede ai comuni la possibilità di intervenire su queste aree con percorsi di rigenerazione urbana o programmi di qualificazione della rete commerciale. Ai Comuni è data anche la possibilità di prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità. Sui centri commerciali naturali: si prevedono programmi di azione finalizzati alla qualificazione e promozione di luoghi e attività, predisposti dai Comuni con le associazioni imprenditoriali del commercio e gli organismi di gestione del centro commerciale naturale.

Per la somministrazione di alimenti e bevande: si disciplina la somministrazione temporanea durante sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari, sottoponendola a SCIA, vietando che l’attività possa essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Definite le sagre come manifestazioni per la promozione delle tradizioni enogastronomiche regionali e dei prodotti alimentari tipici, nelle quali si privilegiano la stagionalità e la filiera corta dei prodotti, si prevede la possibilità, per i Comuni, di promuovere la collaborazione tra organizzatori e imprese del territorio.

Relativamente al commercio su aree pubbliche: si introduce l’obbligo, per il Comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare l’organizzazione e la gestione di mercati, fiere o fiere promozionali. Per le attività economiche che si svolgono su area pubblica si prevede un’apposita disciplina per le attività commerciali, quali edicole, chioschi e simili, che si svolgono su area pubblica previa concessione comunale.

Sulla distribuzione di carburanti: i principali obiettivi sono l’aumento dei punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, per ridurre le emissioni di CO2, per tutelare l’ambiente e per razionalizzare il sistema di distribuzione anche attraverso l’eliminazione degli impianti incompatibili dai centri urbani.

La legge tende alla semplificazione dei procedimenti: la scia diventa lo strumento primario per comunicare l’avvio o le variazioni dell’attività, fatta eccezione per le aree di tutela che i comuni individueranno sul territorio. Si individua nello Sportello unico per le attività produttive l’unico punto di accesso per richiedere informazioni sui procedimenti amministrativi e si prevede l’istituzione di centri di assistenza tecnica alle imprese e se ne definiscono le funzioni.

La legge contiene la disciplina dell’attività fieristico-espositiva, la sospensione volontaria, le variazioni, il sub-ingresso e la cessazione delle attività di commercio, la disciplina degli orari delle attività commerciali, della pubblicità dei prezzi, delle vendite straordinarie e promozionali, di attività di vigilanza e le sanzioni, compreso il sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche.

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