San Marcello-Piteglio, verso il Comune unico. Baldi e Niccolai (Pd) presentano la proposta di legge regionale


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baldi niccolai«L’idea che ci ha spinto è quella di completare il nuovo assetto istituzionale dei comuni della Montagna Pistoiese. Lo facciamo certamente d’intesa con le amministrazioni comunali interessate, consapevoli che questo è un tassello iniziale che vedrà le comunità locali e gli stessi amministratori protagonisti del percorso, in una cornice toscana virtuosa, che punta a semplificare e razionalizzare». Lo dicono Massimo Baldi e Marco Niccolai, consiglieri regionali Pd, che oggi hanno presentato ufficialmente la proposta di legge “Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio”.

 Nel testo della proposta, si mettono in evidenza le motivazioni principali: “Il progetto per il comune unico fra i Comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori; La fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali; I comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio presentano realtà socio economiche omogenee e integrate fra loro.

 Con il deposito della proposta di legge da parte di Baldi e Niccolai, quindi, parte l’iter istituzionale che vedrà varie tappe, così come prevede la normativa regionale in fatto di fusioni di comuni.

La proposta approderà in prima commissione (affari istituzionali), che inizierà le consultazioni con i sindaci interessati. Nel contempo sarà indetto il referendum consultivo delle popolazioni di San Marcello e Piteglio e solo dopo il suo svolgimento il Consiglio regionale potrà completare il percorso votando in Aula la proposta di legge.

 

Qui di seguito i contenuti principali degli 11 articoli di cui è composta la PdL:

 

L’Articolo 1 stabilisce l’istituzione del comune di San Marcello Piteglio a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cui territorio è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio, la contestuale estinzione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio e la decadenza degli organi dei comuni estinti.

 

L’Articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di San Marcello Piteglio nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

 

L’articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della normativa vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all’insediamento degli organi a seguito di elezioni.

 

L’articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio definiscono, d’intesa fra loro, l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E’ previsto che la sede provvisoria del comune di San Marcello Piteglio sia situata presso l’estinto comune di San Marcello Pistoiese, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell’istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

 

L’articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all’approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni dei corrispondenti atti.

 

L’articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall’elezione lo statuto del comune di San Marcello Piteglio salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio prima dell’estinzione; negli stessi termini è prevista l’approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

 

L’articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all’articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

L’articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per

le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall’articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all’articolo

106 bis della medesima legge regionale. Al nuovo comune sono, altresì, attribuiti i contributi per i

piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all’articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo del comune di Piteglio.

 

L’articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori montani degli estinti comuni di San Marcello Pistoiese e di  Piteglio già classificati montani dallo Stato.

 

L’articolo 10 disciplina i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e sono individuate in via transitoria norme volte a garantire il buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di San Marcello  Piteglio.

 

L’articolo 11 dispone sull’entrata in vigore della legge.

 

 

 

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