Il Consiglio regionale approva in prima lettura due leggi di modifica statutaria: un gruppo consiliare, originariamente formato da più eletti in una lista presente alle elezioni regionali, che nel corso della legislatura vede i propri componenti scegliere altri gruppi, potrà essere costituito anche dal solo consigliere rimasto.
Una seconda legge di modifica statutaria prevede che, nel caso in cui l’iniziativa popolare delle leggi abbia per oggetto l’istituzione di un nuovo comune, la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, o la fusione di due o più comuni, essa possa essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori di ciascun comune interessato e comunque pari ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti gli elettori dei comuni interessati, oppure dal rispettivo consiglio o dai rispettivi consigli comunali.
Leggi la Pdl stautaria sui gruppi consiliati
Leggi la PDL statutaria sulle leggi di iniziativa popolare, articolato
Leggi la PDL statutaria sulle leggi di iniziativa popolare, relazione illustrativa