Cooperazione di comunità, via alla nuova legge. Bugliani “Valorizziamo l’identità dei territori e le loro tradizioni, promuoviamo e consolidiamo le imprese”


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Stanziati 740mila euro per il 2020

Via libera del Consiglio alla  proposta di legge sulle cooperative di comunità che modifica la disciplina attuale, con un finanziamento per il 2020 pari ad euro 740mila  complessivi. L’obiettivo – ha detto il presidente della commissione affari regionali Giacomo Bugliani illustrando in aula il testo di legge- è quello di favorire  la partecipazione dei cittadini e valorizzare l’identità dei territori e le loro tradizioni: il tutto promuovendo e consolidando le imprese cooperative. Cooperative che possono nascere anche nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane. In questo modo – prosegue Bugliani – preserviamo le tradizioni e le vocazioni di aree montane, di aree interne, di zone caratterizzate da forte disagio forte economico, di aree metropolitane e di periferie urbane. Nel dettaglio un articolo di un solo comma viene sostituito da un articolo di otto commi proprio per rafforzare il loro specifico ruolo nelle comunità locali, definendone in dettaglio le caratteristiche generali, l’inquadramento giuridico, il contesto di azione, il quadro complessivo delle attività.

Sono interessate dalla legge le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.  In particolare tali cooperative sono costituite con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita. “Ciò che caratterizza queste comunità – prosegue Bugliani–  è il perseguimento di attività eco-sostenibili, di recupero di beni ambientali e monumentali, ma anche la creazione di offerta di lavoro. L’interesse perseguito dalle cooperative di comunità è l’interesse generale della comunità stessa e la promozione della partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi. Possono diventare soci tutti i soggetti previsti dalla normativa nazionale che appartengono alla comunità interessata e coloro che la sovvenzionano o che operano con essa. Oltre alle persone fisiche, quindi, anche le organizzazioni del terzo settore, che hanno sede legale nella comunità interessata e che dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa. Per valorizzare determinate zone del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una specifica proposta presentata dalle cooperative stesse, può essere concesso l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale. E ciò riguarda anche gli enti locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, che hanno così la possibilità concreta di valorizzare beni ed aree mediante il conferimento degli stessi alle cooperative di comunità”

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