Fusioni dei comuni, cambia il numero di firme per proposte di legge di iniziativa popolare


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Ok dal Consiglio regionale alla seconda lettura della modifica statutaria Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti, primi firmatari Marras e Scaramelli; a illustrarlo in aula il presidente della Prima Commissione Bugliani

 

fusioni“Una legge che dà valore, forza e qualità alla democrazia e va incontro soprattutto alle esigenze di realtà più piccole, che caratterizzano buona parte del territorio toscano – ha commentato il capogruppo Marras – I processi di fusione devono essere il più possibile condivisi e frutto di un confronto costante e continuo tra cittadini, istituzioni e realtà economiche, nuovi assetti che senza dubbio devono avere come obiettivo primario quello di semplificare la vita delle comunità. Con l’approvazione della risoluzione da noi proposta in tema di fusioni dei comuni abbiamo avviato un grande e importante percorso di partecipazione che coinvolge tutta la Regione, un percorso davvero riformista come la tradizione della buona politica toscana insegna e che oggi portiamo avanti”.

“Una proposta di legge che evita sia che si facciano disparità in un tema importante come quello delle fusioni dei comuni, andando a tutelare realtà con un numero esiguo di abitanti, sia che processi di fusione restino incagliati in uno stallo legislativo: questa la duplice ratio del provvedimento. Nel dettaglio prevede di modificare l’articolo 74 modificando il numero di firme, in particolare questa percentuale era stata fissata nel 10% degli elettori di ciascun comune e nel 15% complessivo di tutti i comuni. Con questa proposta di legge, pertanto, si interviene sul comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto introducendo una relazione inversamente proporzionale tra il numero di firme richiesto per esercitare l’iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il peso demografico di ciascun comune interessato, individuando tre classi di popolazione (inferiore a 5.000 abitanti, compresa fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti), cui corrispondono tre diverse percentuali di sottoscrittori. In particolare, quindi, viene previsto che per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sarà necessario un numero di firme pari ad almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali; per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, sarà necessario un numero di firme  pari ad almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, con un numero minimo di 1250; per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sarà necessario un numero di firme pari ad almeno il 15% degli elettori del medesimo comune, con un numero minimo di 2000”. ha illustrato in aula il presidente della Prima Commissione Giacomo Bugliani.

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