Governo del Territorio, approvate modifiche legge 65 per adeguamento normativa statale. Baccelli e Meucci (Pd): “Passi in avanti sulla semplificazione urbanistica in materia edilizia”


Share

Gli interventi del presidente commissione Urbanistica e della consigliera regionale Pd in merito alle modifiche legislative in materia urbanistica approvate nella seduta odierna del Consiglio regionale

Ancora passi avanti in Regione Toscana sulla semplificazione urbanistica. Ma tenendo sempre a mente il principio dello stop al consumo di suolo. Sono i punti cardine della proposta di legge Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia); modifiche normative che si sono rivelate necessarie per l’adeguamento alla normativa statale, in particolare al decreto Madia, e rispondono inoltre all’esigenza di adeguare alla realtà applicativa i termini decorrenti dall’avvio del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

“Non un si tratta di un semplice adeguamento  alla normativa nazionale, ma di un lavoro scrupoloso e ulteriore rispetto agli indirizzi emanati dal Governo”. Così Stefano Baccelli, presidente della commissione Ambiente,  giudica la proposta di legge sulla semplificazione edilizia approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Il testo, ha spiegato lo stesso presidente, aggiorna la legge 65 della Toscana (Governo del territorio) definita da Baccelli “tra le più importanti delle Regione” e punta alla semplificazione della cosiddetta attività di edilizia  libera. Nel recepire le norme approvate dal Governo nazionale, ossia il decreto Madia, “abbiamo colto e messo insieme le parti migliori della normativa nazionale e regionale”. “Il risultato è un costruttivo lavoro di allineamento al dettato statale e di verifica della chiarezza già peraltro presente nella nostra normativa urbanistica. Nel settore dell’edilizia – ha continuato Baccelli – la Toscana vanta da tempo aspetti chiari e semplici. Attraverso questo intervento introduciamo una ulteriore semplificazione ad esempio su Scia e permessi a costruire. Cittadini e tecnici, che a vario titolo hanno a che fare con una normativa di per sé non semplicissima, potranno avvalersi di una normativa migliore e di facile interpretazione”. “Importante l’attività istruttoria portata avanti per l’elaborazione del procedimento che ha visto coinvolte categorie, associazioni professionali, i comuni tramite il consiglio delle autonomie locali, le realtà che operano in questo mondo, per approdare a un risultato condiviso e quanto più vicino alle esigenze dei cittadini; un plauso va agli uffici che hanno lavorato alacremente per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso Baccelli.

“Questa legge è frutto di un lavoro importante – spiega Elisabetta Meucci, consigliera regionale Pd e componente commissione Ambiente e territorio – anche perché ci siamo sforzati di andare oltre il semplice adeguamento alla normativa statale. Partivamo da una situazione che vedeva la nostra Regione su un livello più avanzato rispetto alla stessa legge nazionale e quindi non è stato facile introdurre elementi ulteriori di innovazione. Tuttavia, il lavoro fatto in commissione ha portato a risultati che giudico positivi, per quanto riguarda il profilo della semplificazione sostanziale delle procedure, cercando di coniugare questa esigenza con il principio del contenimento del consumo di suolo. Nonostante la brevità dei tempi, poi, siamo riusciti ad ascoltare i rappresentanti delle categorie e delle professioni, prendendo in considerazione alcune osservazioni da essi avanzate. Alla fine – conclude Meucci –  credo che possiamo essere soddisfatti: si tratta di una buona legge, un passo in avanti per semplificare ma al tempo stesso confermare quei valori e quei principi che sono patrimonio della nostra storia e del nostro territorio”.

 

La legge in sintesi
L’intervento normativo allinea la Toscana alle nuove norme statali (approvate nel 2016) in materia di semplificazione edilizia attraverso l’adeguamento ai decreti legislativi 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività), 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) e 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività), e modificando le leggi regionali 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e 39/2015 (Disposizioni in materia di energia).
Nella legge si da facoltà agli enti locali di garantire ulteriori livelli di semplificazione a quelli introdotti dallo Stato. Il d.lgs 222 ha infatti individuato le attività di edilizia libera, comprendendo quelle oggetto di procedimento di comunicazione di inizio lavori (Cil), le attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), e quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Sempre a livello statale è stata introdotta una clausola residuale per gli interventi da eseguire previa comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ed è stata disciplinata la Scia alternativa al permesso di costruire, per la quale l’inizio dei lavori può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Il testo affronta anche l’esigenza di allungamento dei termini massimi decorrenti dall’avvio del procedimento di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo. Quelli relativi al procedimento di formazione del piano strutturale (o della variante generale) e del piano operativo (e delle varianti diverse da quelle semplificate), passano da due a tre anni mentre viene eliminata la possibilità di proroga di sei mesi nel caso di osservazioni particolarmente numerose o complesse. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della relativa variante generale, attualmente pari a tre anni, è prolungato di sei mesi.
Modificate anche le norme relative al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il parere della commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati.
Le limitazioni all’attività edificatoria sono estese, in caso di decorso del termine di formazione del piano strutturale e del piano operativo e relative varianti (con esclusione delle varianti semplificate al piano operativo), anche agli interventi soggetti a permesso di costruire quali installazione di manufatti per attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo. Le limitazioni, si legge nella relazione di accompagnamento, “rispondono all’esigenza di salvaguardare il territorio, fatti salvi gli interventi realizzabili nell’ambito del territorio rurale realizzati per rispondere alle esigenze delle aziende agricole”.
Per i Comuni ancora non dotati di nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico, le attività edificatorie sono limitate fino a quando non sarà avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano. Saltano quindi le disposizioni contenute all’art 222 della legge 65 che non prevedevano limitazioni.
In tema di energia, la legge riconduce interamente quanto disposto dal legislatore nazionale sugli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, quali pompe di calore e pannelli solari fotovoltaici. Una modifica alla’articolo 17 della legge regionale 39/2005, invece, adegua le previsioni statali relative al regime amministrativo di interventi su opere e impianti per la produzione di energia.

Share