Commercio, modifiche al codice regionale. Anselmi (PD): “Nuovo aggiornamento che completa la norma”


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Previste modifiche per concessioni, somministrazione temporanea, hobbisti e formazione

“Un nuovo aggiornamento del Codice del commercio che rende la norma ancora più completa e vicina alle esigenze del settore” commenta così Gianni Anselmi, presidente della commissione Sviluppo economico, dopo l’approvazione in aula della Proposta di legge di cui è primo firmatario. “Abbiamo raccolto le osservazioni dei Comuni dopo questo primo periodo di applicazione del Codice e attraverso il confronto con le associazioni di categoria siamo arrivati ad una legge che aggiusta alcuni passaggi e introduce novità rilevanti: su tutte la definizione e la regolamentazione dei mercatini degli hobbisti, distinguendoli dai commercianti tout court. L’hobbista, infatti, è inteso come un operatore non professionale del commercio che vende in maniera occasionale i prodotti della sua creatività, inoltre deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento e può partecipare ad un massimo di sei manifestazioni all’anno; nella legge inoltre si disciplinano le regole di ingaggio con i comuni e si precisa il prezzo unitario di ciascun prodotto fissato a cento euro e il valore massimo della merce pari a mille euro”.

“C’è un altro elemento che ci tengo ad evidenziare, anche se più tecnico – prosegue Anselmi –, riguarda le difficoltà per i sub-ingressi nei casi di trasferimento della proprietà o della gestione con un contratto sottoposto a condizione sospensiva: la norma impone di presentare al SUAP la comunicazione di sub ingressi entro 60 giorni dall’atto di  trasferimento, ma nel caso in cui gli effetti giuridici del contratto non si producano alla data del suo perfezionamento ma solo al realizzarsi della condizione, succede che se si rispettano i termini di legge e la condizione non si verifica, l’adempimento sarà inutile e costoso. Se invece si aspetta che il contratto diventi efficace il Suap ricevuta la comunicazione provvede e a segnalare la violazione e attivare la sanzione.

Infine, per quanto riguarda la somministrazione temporanea, ovvero sagre, fiere, manifestazioni, il limite massimo di durata non può superare dieci giorni o due fine settimana consecutivi”.

Tra le altre variazioni introdotte dalla legge: formazione, si implementano gli interventi regionali, si favorisce quella volontaria con la concessione di buoni formativi da parte della Regione e si dispongono adempimenti amministrativi e aggiornamenti disciplinari a seguito delle nuove discipline nazionali; somministrazione di alimenti e bevande, si chiariscono i requisiti che attengono all’attività di  somministrazione, distinguendo le varie tipologie di svolgimento delle attività e chiarendo la durata degli eventi, per quanto riguarda le somministrazioni temporanee, quali sagre o manifestazioni, si inserisce il li; commercio su aree pubbliche, si chiarisce che il beneficiario del rinnovo decennale della concessione.

 

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