IL REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE


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Sommario

Art. 1 – Gruppo consiliare

Art. 2 – Principi e indirizzi

Art. 3 – Organi del Gruppo

Art. 4 – Assemblea

Art. 5 – Presidente

Art. 6 – Ufficio di Coordinamento

Art. 7 – Gestione amministrativa e risorse del Gruppo

Art. 8 – Trasparenza

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Approvazione e modificazioni al regolamento

Art. 11 – Norma finale

Articolo 1 (Gruppo consiliare)

1. Il presente regolamento stabilisce le regole dell’attività del Gruppo consiliare Partito Democratico, di seguito denominato Gruppo, ed è adottato in applicazione dell’articolo 14 del Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) del Consiglio regionale della Toscana.

2. Il Gruppo è costituito dai consiglieri eletti nelle liste elettorali del Partito Democratico che abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale.

3. Le ammissioni di altri consiglieri che intendono aderire al Gruppo nel corso della legislatura sono approvate dall’Assemblea su proposta del Presidente e formalizzate ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale.

4. La denominazione ufficiale del Gruppo è Partito Democratico. La denominazione abbreviata è PD.

Articolo 2 (Principi e indirizzi)

1. Il pluralismo è l’elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i consiglieri nonché forme di collegamento dei consiglieri stessi con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale.

3. Ogni aderente al Gruppo svolge la sua attività consiliare attenendosi agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo.

4. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza dell’aula, designa i propri candidati favorendo l’adeguata presenza di entrambi i generi.

5. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio sia in aula che in commissione. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, al Presidente del Gruppo o, in sua assenza, al Vicepresidente nonché al Segretario d’aula, se previsto.

6. Ogni consigliere, ai fini di un coordinamento complessivo dell’azione del Gruppo, è tenuto ad informare il Presidente prima della presentazione degli atti di cui ha prerogativa.

Articolo 3 (Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all’attuazione dell’indirizzo politico:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) l’Ufficio di coordinamento

2. Il Presidente e i componenti elettivi dell’Ufficio di coordinamento sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale. Essi possono essere riconfermati ed in tal caso, salvo orientamenti diversi da parte dell’Assemblea, rimangono in carica fino alla fine della legislatura.

Articolo 4 (Assemblea)

1. L’Assemblea, costituita da tutti i consiglieri iscritti al Gruppo, è l’organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici del Gruppo.

2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti al Gruppo, per deliberare sui temi iscritti all’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti. L’Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti nel caso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).

4. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

5. L’Assemblea elegge il Presidente e, su sua proposta, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

6. L’Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun consigliere abbia riportato tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell’Assemblea.

7. L’Assemblea approva, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), il rendiconto annuale delle spese sostenute entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 5 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali, risponde della sua gestione, ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione Toscana, dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, e dalle disposizioni di legge.

2. Il Presidente:

a) promuove l’azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l’attività consiliare;

b) convoca e presiede l’Assemblea e l’Ufficio di coordinamento del Gruppo;

c) propone all’Assemblea il Vicepresidente ed il Tesoriere ai sensi dell’articolo 4, comma 5;

d) può nominare il Segretario d’aula deputato a curare l’ordinario svolgimento dei lavori del Consiglio e ad assicurare, a tal fine, il raccordo con i singoli consiglieri;

e) sottoscrive il rendiconto di cui all’articolo 6 della l.r. 83/2012.

3. Il Presidente con propria determinazione:

a) autorizza, sentito il Tesoriere, tutte le spese sostenute dal Gruppo in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana 10 dicembre 2013, n. 111 (Approvazione del Disciplinare da adottare, ai sensi dell’articolo 2, dell’allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione del Coniglio regionale e per la tenuta della contabilità);

b) assegna, sentito il Responsabile della segreteria, le mansioni prevalenti ed i ruoli di ciascun componente dell’ufficio di segreteria del Gruppo consiliare;

c) fissa le eventuali limitazioni e gli importi massimi di cui all’articolo 7, comma 3;

d) disciplina, anche con delega al Responsabile di segreteria, ogni altro aspetto di carattere gestionale e organizzativo.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente del Gruppo consiliare che esercita le funzioni vicarie e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 6 (Ufficio di coordinamento)

1. L’Ufficio di coordinamento del Gruppo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle Commissioni permanenti iscritti al Gruppo.

2. L’Ufficio di coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente ed è l’organo che lo supporta nel coordinamento delle attività del Gruppo e nel proporre all’Assemblea le iniziative politiche e consiliari. Assicura il raccordo tra gli orientamenti del Gruppo e le attività delle commissioni.

3. Oltre ai componenti di cui al comma 1, il Presidente può invitare alle riunioni dell’Ufficio di coordinamento altri consiglieri appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

Articolo 7 (Gestione amministrativa e risorse del Gruppo)

1. Alla gestione amministrativa del Gruppo provvede il Tesoriere. Egli cura la gestione del bilancio e del patrimonio del Gruppo e collabora con il Presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute.

2. Le risorse finanziarie del Gruppo sono assegnate secondo le modalità previste dall’articolo 1 della l.r. 83/2012 e possono essere utilizzate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della medesima legge, esclusivamente per gli scopi istituzionali del Gruppo riferiti all’attività del Consiglio regionale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono gestite nel rispetto del disciplinare di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana n. 111/2013 ed in relazione alle spese ammesse, il Presidente del Gruppo può, con propria determinazione, fissare ulteriori limitazioni alle fattispecie previste nonché importi massimi per determinate tipologie di spesa.

4. Il rendiconto del Gruppo è approvato dall’Assemblea entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ redatto nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 83/2012 ed in conformità al modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

Articolo 8 (Trasparenza)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività istituzionale del Gruppo, sono pubblicati sul rispettivo sito internet:

a) il presente Regolamento;

b) la composizione dell’ufficio di segreteria del Gruppo;

c) le spese sostenute dal Gruppo, di cui alle determinazioni del Presidente previste dall’articolo 5, comma 3, con l’indicazione del fornitore del bene o servizio oggetto della spesa;

d) il rendiconto annuale d’esercizio.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. Il Presidente, in caso di assenze ingiustificate o per violazioni del presente regolamento da parte di un consigliere aderente al Gruppo, può assumere i seguenti provvedimenti:

a) richiamo orale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione dalla partecipazione alle riunioni degli organi del Gruppo;

d) deferimento all’Assemblea, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, per l’esclusione dal Gruppo.

2. Contro le decisioni del Presidente il consigliere al quale è stata comminata la sanzione di cui alle lettere a), b) e c) può far ricorso all’Assemblea.

Articolo 10 (Approvazione e modificazioni al regolamento)

1. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Per la revisione del Regolamento è richiesta la stessa maggioranza di cui al comma 1.

Articolo 11 (Norma finale)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale.

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