Fusioni dei comuni, innalzata percentuale firme necessaria per quelli sotto 5000 abitanti: approvata proposta di legge statutaria Marras e Scaramelli: “Diamo forza e qualità alla democrazia”


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fusioniOk dal Consiglio regionale alla modifica statutaria Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti, primi firmatari Marras e Scaramelli; a illustrarlo in aula il presidente della Prima Commissione Bugliani

 

Una relazione inversamente proporzionale tra il numero di firme richiesto per esercitare l’iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il peso demografico di ciascun comune interessato. Tre classi di popolazione (inferiore a 5.000 abitanti, compresa fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti) a cui corrispondono tre diverse percentuali di sottoscrittori, rispettivamente 25%, 20% e 15%. È ciò che prevede la proposta di legge statutaria di iniziativa Pd approvata nella seduta odierna del Consiglio regionale, primi firmatari il capogruppo Pd Leonardo Marras e il consigliere e presidente della commissione Sanità Stefano Scaramelli.

 

“Una legge che dà valore, forza e qualità alla democrazia e va incontro soprattutto alle esigenze di realtà più piccole, che caratterizzano buona parte del territorio toscano – ha commentato il capogruppo Marras – I processi di fusione devono essere il più possibile condivisi e frutto di un confronto costante e continuo tra cittadini, istituzioni e realtà economiche, nuovi assetti che senza dubbio devono avere come obiettivo primario quello di semplificare la vita delle comunità. Con l’approvazione della risoluzione da noi proposta in tema di fusioni dei comuni abbiamo avviato un grande e importante percorso di partecipazione che coinvolge tutta la Regione, un percorso davvero riformista come la tradizione della buona politica toscana insegna e che oggi portiamo avanti”.

 

“Questa norma, così modificata, eleva il numero di persone che possono far partire un processo di fusione dal basso qualora i relativi consigli comunali non siano della medesima opinione: non un ostacolo quindi ma un vantaggio per lo stesso processo di fusione che così può evolversi in maniera più condivisa, essendo un obiettivo comune di larga parte della comunità – ha fatto presente Stefano Scaramelli – Una modifica di legge concreta, che risponde a un tema sentito, soprattutto dai piccoli comuni, allarga la partecipazione, evita spaccature, garantisce la democrazia popolare. Sosteniamo con convinzione lo strumento delle fusioni dei comuni, crediamo risponda alle necessità dei territori: un esempio è sicuramente quanto da poco avvenuto a Montalcino e San Giovanni d’Asso, un percorso istituzionale e partecipativo che ha portato a una vittoria schiacciante del sì al referendum. Proseguiamo su questa strada, consapevoli di aver intrapreso quella giusta”.

 

“Una proposta di legge che evita sia che si facciano disparità in un tema importante come quello delle fusioni dei comuni, andando a tutelare realtà con un numero esiguo di abitanti, sia che processi di fusione restino incagliati in uno stallo legislativo: questa la duplice ratio del provvedimento”, ha illustrato in aula il presidente della Prima Commissione Giacomo Bugliani.

 

Tale modifica statutaria risponde a un impegno assunto con la risoluzione del 6 aprile 2016 e si è resa necessaria per permettere la presentazione di leggi di iniziativa popolare relative alle fusioni dei comuni anche in comunità locali che in termini numerici erano impossibilitate a rispondere al requisito finora previsto, quello delle cinquemila firme. Nello specifico quindi si stabilisce che per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sia necessario un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;  per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, sia necessario un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, con un numero minimo di 1250;  per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sia necessario un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, con un numero minimo di 2000.

 

 

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