Sanità, Marras (Pd) al M5S: “La barzelletta siete voi, capaci solo a fare ostruzionismo barricadero”


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Il capogruppo spiega perchè non ci sono irregolarità nella legge

“I consiglieri del Movimento Cinque Stelle parlano di barzelletta nel loro insensato attacco all’assessore al diritto alla salute. Sono d’accordo, ma la barzelletta sono loro: politici eletti dai cittadini che prima di Natale con un ostruzionismo barricadiero ci hanno costretto in Consiglio regionale a discutere di ipotesi insensate e tra loro contrastanti. Adesso, passate le feste, annunciano una grave irregolarità che peraltro non c’è. Probabilmente si è preferito riservare questa “seria” denuncia ai giornali piuttosto che discuterla nel luogo deputato, il Consiglio regionale.
Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras risponde al M5sche parla di “errore formale nella legge sulla riforma sanitaria”. “

“Gli effetti negativi paventati dal Movimento 5 Stelle non si produrranno- spiegMarras-  in quanto la ratio della norma è chiara e non può ingenerare alcuna problematica di legittimità, sulla base delle considerazioni che seguono.

Ai sensi dell’articolo 83 comma 2 della l.r. 84/2015 le 12 Aziende Unità sanitarie locali sono  soppresse a far data dal 31 dicembre 2015. Infatti nella motivazione della legge si prevede espressamente che il riordino del SSR è realizzato attraverso l’accorpamento delle 12 aziende USL in 3 Aziende USL, una per Area vasta.

Conseguentemente le aziende di nuova istituzione sono puntualmente individuate all’articolo 7, comma 4 della legge regionale (Azienda Unità sanitaria locale Toscana centro, Azienda Unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, Azienda Unità sanitaria locale Toscana sud-est) nell’ambito delle rispettive aree vaste.

L’individuazione delle aziende ed il relativo ambito territoriale è altresì ribadito  dall’attenta lettura dell’articolo 87 della l.r. 84/2015. Tale norma infatti, nel prevedere che i commissari delle aziende  sanitarie assumono le funzioni di direttori delle costituende aziende, conferma gli ambiti territoriali e la denominazione delle 3 aziende già previste in fase di avvio della riforma.

Il richiamo all’articolo 32 è frutto quindi di una mera carenza di coordinamento tecnico del testo, del tutto superata dalle disposizioni sopra citate e confermata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1339 del 29.12.2015, prevista dall’ articolo 83, comma 11, che, nell’individuare le sedi legali delle aziende in fase di prima applicazione,  ne specifica anche i relativi ambiti territoriali.

La carenza di coordinamento tecnico del testo, frutto anche del grave comportamento ostruzionistico realizzato in aula dall’opposizione, sarà comunque superata in occasione del primo intervento normativo utile”

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